Art. 1 –
COSTITUZIONE
E’
costituita
l’associazione
denominata
“Gente
Comune”,
associazione
apolitica,
culturale,
di
promozione
sociale
senza fini
di lucro,
con sede nel
Comune di
Taggia, Via
Cornice n.
28/B,
disciplinata
dagli art.
36 e segg.
Codice
Civile.
Art. 2 –
DURATA
L’Associazione
ha durata
illimitata
nel tempo e
potrà essere
sciolta solo
con delibera
dell’assemblea
straordinaria
dei soci,
come
previsto
dall’art. 27
del presente
statuto.
Art. 3 –
SEDE LEGALE
L’associazione
ha sede
legale in
Taggia
frazione
Arma in Via
Cornice n.
28/B. La
variazione
della sede
legale potrà
essere
deliberata
dall’assemblea
straordinaria
dei soci.
Art. 4 –
SCOPO
L’Associazione
Gente Comune
si prefigge
come scopo
la
promozione
della
cultura,
delle
tradizioni,
del turismo,
del
commercio,
dell’agricoltura,
della
floricoltura
e del
sociale
locali e di
opporsi alle
multiformi
manifestazioni
di degrado
della
qualità
della vita.
In
particolare
per la
realizzazione
dello scopo
prefisso
1’associazione
si propone
di:
- organizzare convegni ed iniziative finalizzate alla divulgazione della cultura e delle tradizioni locali;
- sostenere ogni iniziativa volta a coinvolgere Autorità Civili, religiose, politiche ed accademiche in ogni forma di attività mirata alla salvaguardia della qualità della vita del cittadino;
- organizzare convegni ed iniziative finalizzate alla promozione divulgazione del turismo, del commercio, dell’agricoltura, della floricoltura e del sociale;
- collaborare con altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe pur di altre province o regioni.
Le attività
sopra
descritte
sono svolte,
nel rispetto
delle
disposizioni
stabilite
dalle leggi
vigenti in
materia di
associazionismo
di
promozione
sociale,
prevalentemente
tramite le
prestazioni
volontarie,
libere e
gratuite
degli
associati.
Per grandi
manifestazioni
afferenti
gli scopi
istituzionali,
l’associazione
potrà
avvalersi
delle
attività
prestate in
forma
volontaria,
libera e
gratuita da
persone non
associate.
Nei casi di
particolare
necessita
previsti
dalla legge,
l’associazione
potrà,
altresì,
avvalersi di
prestazioni
di lavoro,
autonomo o
dipendente,
anche
ricorrendo
ai propri
associati.
L’associazione
non può
svolgere
attività
diverse da
quelle sopra
menzionate,
eccetto
quelle ad
esse
direttamente
connesse.
Art. 5 –
PATRIMONIO
SOCIALE
Il
patrimonio
sociale è
costituito:
- da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti.
Le entrate
dell’Associazione
per il
conseguimento
dei propri
fini
istituzionali
sono
costituite:
- dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
- introiti derivanti dall’eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell’Associazione, nonché dalla vendita ai soci di materiale relativo all’attività dell’associazione.
Le somme
versate per
la quota
sociale o
contributo
associativo,
non sono
rivalutabili,
non sono
trasmissibili.
Art. 6 –
ESERCIZIO
SOCIALE E
RENDICONTO
L’anno
sociale e
l’esercizio
finanziario
iniziano il
1° gennaio e
terminano il
31 Dicembre
di ogni
anno. Entro
quattro mesi
dalla
chiusura
dell’esercizio,
ovvero entro
sei mesi ove
particolari
esigenze lo
richiedessero,
il Consiglio
Direttivo
redige un
rendiconto
economico e
finanziario
ed un
bilancio
preventivo,
entrambi da
sottoporre
all’approvazione
dell’Assemblea
dei soci
secondo le
disposizioni
del presente
Statuto. Il
rendiconto
deve essere
redatto con
chiarezza e
deve
rappresentare
in modo
veritiero e
corretto la
situazione
patrimoniale
ed
economica-finanziaria
dell’associazione,
nel rispetto
del
principio
della
trasparenza
nei
confronti
degli
associati,
con separata
indicazione
dell’eventuale
attività
commerciale
posta in
essere
accanto
all’attività
istituzionale;
ciò anche
attraverso
una separata
relazione di
accompagnamento.
Copia del
rendiconto
deve essere
messa a
disposizione
di tutti gli
associati,
con la
convocazione
dell’assemblea
che ne ha
all’ordine
del giorno
l’approvazione.
All’Associazione
è vietato
distribuire,
anche in
modo
indiretto, i
proventi
delle
attività,
utili o
avanzi di
gestione
nonché
fondi,
riserve o
capitale
durante la
vita
dell’associazione
stessa,
salvo che la
destinazione
o la
distribuzione
non siano
imposte
dalla legge.
Art. 7 –
SOCI E LORO
CATEGORIE
Possono far
parte
dell’associazione
le persone
fisiche di
ambo i sessi
e le persone
giuridiche,
in regola
con il
pagamento
delle quote
stabilite
all’art. 12
del presente
Statuto, ed
il numero
degli
associati è
illimitato.
I soci si
distinguono
in:
- Soci Fondatori;
- Soci Effettivi;
- Soci Junior: tutti colora che all’atto dell’iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno. L’iscrizione di soci Junior è subordinata all’assenso di chi ne esercita la patria potestà. I soci junior non hanno diritto di voto nelle Assemblee:
- Soci Onorari: sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell’associazione. Il socio onorario non paga nessuna quota. I soci Onorari non hanno diritto di voto nelle Assemblee.
La
distinzione
di
denominazione
è posta per
fini
esclusivamente
interni
all’Associazione
e non
comporta
nessuna
differenziazione
nel rapporto
associativo;
tutti gli
associati
hanno
infatti
eguali
diritti. Il
rapporto
associativo
è
disciplinato
in maniera
uniforme per
tutti gli
associati e
uniformi
sono le
modalità
associative,
che sono
volte a
garantire
l’effettività
del rapporto
associativo
medesimo.
Art. 8 –
AMMISSIONE
DEI SOCI
Per
l’ammissione
a socio,
avvallata a
garanzia da
tre soci
effettivi,
si deve
presentare
domanda al
Consiglio
Direttivo,
il quale
esaminerà le
domande
presentate e
darà
comunicazione
in merito
all’accettazione
o meno della
domanda
stessa. II
giudizio del
Consiglio
Direttivo è
insindacabile
e contro la
cui
decisione
non è
ammesso
appello. I
soci una
volta
ammessi,
pagano la
quota
associativa
annuale il
cui importo
è fissato
annualmente
dal
Consiglio
Direttivo
dell’Associazione.
L’adesione
all’Associazione
è a tempo
indeterminato,
con
esc1usione
di
partecipazioni
temporanee
alla vita
associativa;
resta salvo
in ogni caso
il diritto
di recesso
da parte del
socio. II
socio che
intende
dimettersi
dall’Associazione
dovrà darne
comunicazione
scritta al
Consiglio
Direttivo.
Le quote
versate
all’Associazione
non verranno
rimborsate
né al socio
dimissionario,
né al socio
radiato. II
numero dei
soci è
illimitato.
Art. 9 –
DOVERI DEI
SOCI
Tutti i soci
hanno il
dovere di:
- partecipare alle attività dell’associazione, ad osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi associativi nonché a mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
- mantenere specchiata condotta morale nell’ambito dell’Associazione ed al di fuori di essa;
- versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
Art. 10 –
DIRITTI DEI
SOCI
Tutti i soci
hanno eguali
diritti e
cioè di:
- frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione;
- prendere parte alle manifestazioni promosse dall’Associazione e da altri Enti;
- intervenire e discutere alle assemblee generali;
- presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
- partecipare con il proprio voto alla delibera dell’Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
- di esercitare il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo, salvo quanto dispongono gli articoli di questo Statuto;
- essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all’art. 25 del presente Statuto;
- esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello Statuto Sociale salvo quanta stabilito dagli artt. 7 e seguenti del presente Statuto.
Art. 11 –
RESPONSABILITA’
DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione
declina ogni
responsabilità
per
incidenti di
ogni specie
che possano
accadere ai
soci ed a
qualsiasi
altra
persona che
faccia uso
di
attrezzature
sociali.
Art. 12 –
QUOTE
SOCIALI
Tipi di
quote:
- quota associativa annuale, è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.
Ogni socio
deve versare
la quota
associativa
stabilita
dal
Consiglio
Direttivo di
anno in anno
entro il
termine
fissato dal
Consiglio
stesso. La
quota
associativa
non è
rivalutabile,
ma variabile
e non è
trasmissibile
neanche in
caso di
morte.
Art. 13 –
DIMISSIONI
DEL SOCIO
Nel caso di
aumento
delle quote
sociali o di
contributi
straordinari
obbligatori
deliberati
dalle
Assemblee, i
Soci che non
intendono
aderirvi
hanno la
facoltà di
dimettersi
nei 30
giorni
successivi
dalla
relativa
comunicazione
dandone
comunicazione
scritta al
Consiglio
Direttivo;
oltre tale
termine
l’adesione
viene
tacitamente
prorogata.
Al
dimissionario
non verrà
rimborsata
la quota
associativa
versata
all’Associazione
a norma di
Statuto.
Art. 14 –
CESSAZIONE
DELLA
QUALIFICA DI
SOCIO
Il socio
cessa di far
parte
dell’Associazione:
- per dimissioni;
- per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- per inosservanza del presente Statuto;
- per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell’Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell’attività dell’Associazione stessa;
- per radiazione;
- per decesso.
Art. 15 –
MORTE DEL
SOCIO
La quota
sociale non
è
trasmissibile
agli eredi
in caso di
morte del
socio;
l’erede non
subentrerà
nei diritti
connessi
alla quota
associativa.
Art. 16 –
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
- L’Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.
Art. 17 –
ASSEMBLEA
DEI SOCI
L’Assemblea
dei soci è
l’organo
sovrano
dell’Associazione.
Essa è
composta da
tutti i soci
in regola
con il
pagamento
della quota
sociale e
regolarmente
iscritti nel
libro soci
almeno 20
giorni prima
della
convocazione.
La
partecipazione
del socio
all’Assemblea
è
strettamente
personale ed
ogni socio
ha diritto
ad un voto;
è ammessa la
possibilità
di delega
scritta di
un socio ad
un altro
socio, il
quale non
può
rappresentare
più di tre
soci
nell’ambito
della stessa
assemblea.
L’Assemblea
ha tutti i
poteri per
conseguire
gli scopi
sociali.
Essa è anche
organo
giudicante
dell’Associazione
e delibera,
in ultima
istanza,
sulle
controversie
di sua
competenza e
su qualunque
argomento
che
interessi la
vita sociale
che non sia
previsto dal
presente
Statuto. Le
decisioni
dell’Assemblea
possono
essere
modificate
solo da una
successiva
Assemblea.
L’Assemblea
ordinaria
dei soci è
convocata
almeno una
volta l’anno
dal
Presidente
entro i
primi
quattro mesi
dell’anno
sociale
successivo,
o sei mesi
qualora
particolari
esigenze lo
richiedano,
per:
- discutere ed approvare la relazione dell’anno precedente;
- per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- per l’elezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
Essa inoltre
delibera su
tutti gli
argomenti
attinenti
alla vita ed
ai rapporti
della stessa
che non
rientrino
nella
competenza
dell’Assemblea
straordinaria
e che siano
legittimamente
sottoposti
al suo
esame,
nonché in
merito
all’approvazione
dei
regolamenti
sociali.
L’assemblea
straordinaria
delibera
sulle
seguenti
materie:
- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione
L’Assemblea
dei soci,
sia
ordinaria
che
straordinaria,
viene
convocata, a
cura del
Consiglio
Direttivo,
mediante
affissione
di apposito
avviso
presso la
bacheca
situata
nella sede
sociale
almeno
quindici
giorni prima
della data
fissata; o
mediante
comunicazione
postale da
parte del
Presidente
almeno
quindici
giorni prima
del giorno
fissato per
la riunione
e nei casi
urgenti, con
raccomandata
a mano o
telegramma
da inviarsi
almeno due
giorni prima
dell’Assemblea.L’avviso
di
convocazione
deve
indicare gli
argomenti
posti
all’ordine
del giorno,
la data,
l’ora e il
luogo della
riunione. Le
Assemblee
saranno
valide:
- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.
Le
deliberazioni
dell’Assemblea
vincolano
tutti i
soci,
esclusi i
soci che
intendano
dimettersi
dall’Associazione.
L’assemblea
ordinaria e
straordinaria
deliberano
validamente
con voto
favorevole
della
maggioranza
dei
presenti.
Art. 18 –
ELEZIONE
DELLE
CARICHE
SOCIALI
Le cariche
sociali
hanno la
durata di
due anni. Le
cariche
sociali sono
onorifiche e
sono a
titolo
gratuito. Le
cariche
sociali
s’intendono
definitivamente
attribuite
quando gli
eletti
abbiano
accettato la
designazione.
L’elezione
degli organi
dell’Associazione
è basata
sulla
massima
libertà di
partecipazione
all’elettorato
sia attivo
che passivo.
- II Consiglio Direttivo dell’Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell’Assemblea sociale, ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di quattro preferenze, saranno designati, i primi undici della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo per biennio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.
- II Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la meta più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
- II Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l’elezione del Presidente.
Art. 19 – IL
PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE
Il
Presidente
eletto dal
Consiglio
Direttivo è
il legale
rappresentante
dell’Associazione
e risponde
del suo
funzionamento
nei
confronti
dell’Assemblea
Sociale. Il
Presidente
assolve i
seguenti
compiti:
- provvede al disbrigo degli affari correnti e all’ordinaria amministrazione;
- convoca e presiede le riunioni dei Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- firma gli atti e ne delega la firma;
- convoca l’Assemblea Sociale.
In caso di
temporanea
assenza o
impedimento,
il
Presidente
delega in
tutto od in
parte le sue
funzioni o i
suoi poteri
al Vice
Presidente.
Art. 20 – IL
CONSIGLIO
DIRETTIVO
L’Associazione
è retta da
un Consiglio
Direttivo
composto da
un minimo di
cinque a un
massimo di
undici
membri
eletti
dall’Assemblea
ordinaria
dei soci. Il
primo
Consiglio
Direttivo
viene eletto
dai soci
effettivi.
Il Consiglio
Direttivo
elegge fra i
propri
componenti:
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
Art. 21 –
COMPITI DEL
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio
Direttivo
dura in
carica due
anni e può
essere
rieletto.
Esso si
riunisce e
delibera per
le finalità
e per tutte
le questioni
attinenti la
gestione
dell’Associazione.
Oltre tutte
le
attribuzioni
conferitegli
dal presente
Statuto, il
Consiglio
Direttivo ha
i seguenti
obblighi:
- curare il conseguimento dei fini statutari;
- amministrare i beni sociali e curarne l’incremento;
- redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione annuale dell’assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dall’inizio dell’anno o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano;
- deliberare sull’accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;
- provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l’uso delle attrezzature ed impianti dell’associazione;
- predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all’assemblea per l’approvazione;
- conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
- impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell’associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell’assemblea sociale;
- stabilire la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno dell’assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell’assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- eleggere fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
- curare l’interesse dei soci e dell’associazione nei confronti di altre Associazioni e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie associazioni.
Il Consiglio
Direttivo
può affidare
determinati
incarichi ad
uno o più
soci
determinandone
i limiti. Il
Consiglio
Direttivo è
convocato
dal
Presidente
tutte le
volte che se
ne ravvisa
la
necessità.
Il Consiglio
Direttivo
potrà essere
convocato
dal
Presidente
dietro
semplice
richiesta
scritta o
verbale del
Vicepresidente,
di un
Consigliere
o del
Segretario o
del
Tesoriere,
senza
formalità.
Le riunioni
del
Consiglio
Direttivo
sono valide
quando vi
partecipa
almeno più
della metà
dei suoi
componenti e
le
deliberazioni
saranno
valide a
maggioranza
semplice. In
caso di
parità
prevale
sempre il
voto del
Presidente.
Qualora un
componente
del
Consiglio
Direttivo
per
dimissioni o
per altra
causa cessi
di far parte
del
Consiglio,
sarà
rimpiazzato
dal primo
nella
graduatoria
che segue
l’ultimo
eletto
dall’Assemblea
sociale, in
caso di
parità vale
il primo
sorteggiato.
Decade dal
Consiglio
Direttivo il
socio che,
dopo tre
assenze
consecutive
non
giustificate
dal
Presidente,
non
partecipa
alla
riunione
successiva.
II Consiglio
Direttivo
decade prima
della fine
del mandato:
- quando l’assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà più uno dei Consiglieri eletti nell’ultima Assemblea Sociale.
In questi
casi
l’ordinaria
amministrazione
verrà
assunta dai
rimanenti
membri che
provvederanno
entro trenta
giorni dalla
data di
scioglimento
del
Consiglio
Direttivo,
ad indire
nuove
elezioni. E’
fatto
divieto ai
componenti
del
Consiglio
Direttivo
dell’associazione
di ricoprire
la medesima
carica in
altre
società o
associazioni
con le
medesime
finalità di
quelle
previste nel
presente
statuto.
Art. 22 –
NORME
SULL’ORDINAMENTO
INTERNO
L’associazione
è
caratterizzata
dalla
democraticità
della
struttura,
dall’elettività
e gratuità
delle
cariche
associative
e dalle
prestazioni
fornite
dagli
associati;
si deve
avvalere
prevalentemente
di
prestazioni
volontarie,
personali e
gratuite dei
propri soci
e non può
avvalersi,
fatti salvi
i casi di
particolare
necessità
previsti
dalla legge,
di
lavoratori
dipendenti o
avvalersi di
prestazioni
di lavoro
autonomo se
non per
assicurare
il regolare
funzionamento
dell’attività
sociale.
Art. 23 –
APPROVAZIONE
E
PUBBLICITA’
DEL
RENDICONTO
ECONOMICO E
FINANZIARIO
Entro
quattro
mesi, o sei
mesi qualora
particolari
esigenze lo
richiedano,
dalla
chiusura del
bilancio, il
Presidente
dell’Associazione
deve
sottoporre
all’approvazione
dell’Assemblea
il
rendiconto
economico e
finanziario
relativo
all’attività
complessivamente
svolta
nell’esercizio
stesso.
Tale,
rendiconto
deve restare
depositato
presso la
sede
dell’Associazione
a
disposizione
di chiunque
abbia motivo
d’interesse
alla
consultazione.
I rendiconti
regolarmente
approvati
devono
essere
conservati.
Art. 24 -IL
SEGRETARIO
DELL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio
Direttivo
nomina un
Segretario
dell’Associazione.
Egli
assicura la
funzionalità
e
l’efficienza
della
Segreteria
nel rispetto
delle
direttive
impartite
dal
Consiglio
Direttivo.
Il
Segretario:
- provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea sociale;
- esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;
- assiste di diritto alle riunioni dell’Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo, e ne redige verbale che verrà da lui firmato;
- stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;
- nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.
Art. 25 –
ELEGGIBILITA’
ED
INCOMPATIBILITA’
Sono
eleggibili
alle cariche
sociali i
soci in
regola con
tutti gli
adempimenti
sociali e in
possesso dei
seguenti
requisiti:
- hanno compiuto la maggiore età alla data della loro elezione;
- assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sociale e civile in genere.