Art. 1 -
COSTITUZIONE
E'
costituita
l’associazione
denominata
"Gente
Comune",
associazione
apolitica,
culturale,
di
promozione
sociale
senza fini
di lucro,
con sede nel
Comune di
Taggia, Via
Cornice n.
28/B,
disciplinata
dagli art.
36 e segg.
Codice
Civile.
Art. 2 -
DURATA
L'Associazione
ha durata
illimitata
nel tempo e
potrà essere
sciolta solo
con delibera
dell'assemblea
straordinaria
dei soci,
come
previsto
dall'art. 27
del presente
statuto.
Art. 3 -
SEDE LEGALE
L'associazione
ha sede
legale in
Taggia
frazione
Arma in Via
Cornice n.
28/B. La
variazione
della sede
legale potrà
essere
deliberata
dall'assemblea
straordinaria
dei soci.
Art. 4 -
SCOPO
L’Associazione
Gente Comune
si prefigge
come scopo
la
promozione
della
cultura,
delle
tradizioni,
del turismo,
del
commercio,
dell’agricoltura,
della
floricoltura
e del
sociale
locali e di
opporsi alle
multiformi
manifestazioni
di degrado
della
qualità
della vita.
In
particolare
per la
realizzazione
dello scopo
prefisso
1'associazione
si propone
di:
organizzare
convegni
ed
iniziative
finalizzate
alla
divulgazione
della
cultura
e delle
tradizioni
locali;
sostenere
ogni
iniziativa
volta a
coinvolgere
Autorità
Civili,
religiose,
politiche
ed
accademiche
in ogni
forma di
attività
mirata
alla
salvaguardia
della
qualità
della
vita del
cittadino;
organizzare
convegni
ed
iniziative
finalizzate
alla
promozione
divulgazione
del
turismo,
del
commercio,
dell'agricoltura,
della
floricoltura
e del
sociale;
collaborare
con
altre
associazioni
di
promozione
sociale
con
finalità
analoghe
pur di
altre
province
o
regioni.
Le attività
sopra
descritte
sono svolte,
nel rispetto
delle
disposizioni
stabilite
dalle leggi
vigenti in
materia di
associazionismo
di
promozione
sociale,
prevalentemente
tramite le
prestazioni
volontarie,
libere e
gratuite
degli
associati.
Per grandi
manifestazioni
afferenti
gli scopi
istituzionali,
l'associazione
potrà
avvalersi
delle
attività
prestate in
forma
volontaria,
libera e
gratuita da
persone non
associate.
Nei casi di
particolare
necessita
previsti
dalla legge,
l'associazione
potrà,
altresì,
avvalersi di
prestazioni
di lavoro,
autonomo o
dipendente,
anche
ricorrendo
ai propri
associati.
L'associazione
non può
svolgere
attività
diverse da
quelle sopra
menzionate,
eccetto
quelle ad
esse
direttamente
connesse.
Art. 5 -
PATRIMONIO
SOCIALE
Il
patrimonio
sociale è
costituito:
da beni
mobili
ed
immobili
che
diverranno
proprietà
dell'Associazione;
eventuali
fondi di
riserva
costituiti
con le
eccedenze
di
bilancio;
eventuali
erogazioni,
donazioni
e
lasciti
effettuati
da soci,
dai
privati
o da
Enti.
Le entrate
dell'Associazione
per il
conseguimento
dei propri
fini
istituzionali
sono
costituite:
dalle
quote
sociali
e dai
corrispettivi
specifici
versati
dai soci
per le
attività
sociali;
derivante
dalle
attività
e
manifestazioni
eventualmente
organizzate
o alle
quali
essa
partecipa;
ogni
eventuale
entrata
che
concorra
ad
incrementare
l'attivo
sociale;
introiti
derivanti
dall’eventuale
gestione
di bar o
spacci
interni
gestiti
direttamente
dai soci
dell'Associazione,
nonché
dalla
vendita
ai soci
di
materiale
relativo
all'attività
dell'associazione.
Le somme
versate per
la quota
sociale o
contributo
associativo,
non sono
rivalutabili,
non sono
trasmissibili.
Art. 6 -
ESERCIZIO
SOCIALE E
RENDICONTO
L'anno
sociale e
l'esercizio
finanziario
iniziano il
1° gennaio e
terminano il
31 Dicembre
di ogni
anno. Entro
quattro mesi
dalla
chiusura
dell'esercizio,
ovvero entro
sei mesi ove
particolari
esigenze lo
richiedessero,
il Consiglio
Direttivo
redige un
rendiconto
economico e
finanziario
ed un
bilancio
preventivo,
entrambi da
sottoporre
all'approvazione
dell’Assemblea
dei soci
secondo le
disposizioni
del presente
Statuto. Il
rendiconto
deve essere
redatto con
chiarezza e
deve
rappresentare
in modo
veritiero e
corretto la
situazione
patrimoniale
ed
economica-finanziaria
dell'associazione,
nel rispetto
del
principio
della
trasparenza
nei
confronti
degli
associati,
con separata
indicazione
dell'eventuale
attività
commerciale
posta in
essere
accanto
all'attività
istituzionale;
ciò anche
attraverso
una separata
relazione di
accompagnamento.
Copia del
rendiconto
deve essere
messa a
disposizione
di tutti gli
associati,
con la
convocazione
dell'assemblea
che ne ha
all'ordine
del giorno
l'approvazione.
All'Associazione
è vietato
distribuire,
anche in
modo
indiretto, i
proventi
delle
attività,
utili o
avanzi di
gestione
nonché
fondi,
riserve o
capitale
durante la
vita
dell’associazione
stessa,
salvo che la
destinazione
o la
distribuzione
non siano
imposte
dalla legge.
Art. 7 -
SOCI E LORO
CATEGORIE
Possono far
parte
dell'associazione
le persone
fisiche di
ambo i sessi
e le persone
giuridiche,
in regola
con il
pagamento
delle quote
stabilite
all'art. 12
del presente
Statuto, ed
il numero
degli
associati è
illimitato.
I soci si
distinguono
in:
Soci
Fondatori;
Soci
Effettivi;
Soci
Junior:
tutti
colora
che
all'atto
dell'iscrizione
non
abbiano
compiuto
il
diciottesimo
anno.
L'iscrizione
di soci
Junior è
subordinata
all'assenso
di chi
ne
esercita
la
patria
potestà.
I soci
junior
non
hanno
diritto
di voto
nelle
Assemblee:
Soci
Onorari:
sono
dichiarati
tali, da
parte
del
Consiglio
Direttivo,
le
persone
fisiche
o gli
enti che
operino
o
abbiano
operato
con
particolare
impegno
a favore
dell’associazione.
Il socio
onorario
non paga
nessuna
quota. I
soci
Onorari
non
hanno
diritto
di voto
nelle
Assemblee.
La
distinzione
di
denominazione
è posta per
fini
esclusivamente
interni
all'Associazione
e non
comporta
nessuna
differenziazione
nel rapporto
associativo;
tutti gli
associati
hanno
infatti
eguali
diritti. Il
rapporto
associativo
è
disciplinato
in maniera
uniforme per
tutti gli
associati e
uniformi
sono le
modalità
associative,
che sono
volte a
garantire
l'effettività
del rapporto
associativo
medesimo.
Art. 8 -
AMMISSIONE
DEI SOCI
Per
l'ammissione
a socio,
avvallata a
garanzia da
tre soci
effettivi,
si deve
presentare
domanda al
Consiglio
Direttivo,
il quale
esaminerà le
domande
presentate e
darà
comunicazione
in merito
all'accettazione
o meno della
domanda
stessa. II
giudizio del
Consiglio
Direttivo è
insindacabile
e contro la
cui
decisione
non è
ammesso
appello. I
soci una
volta
ammessi,
pagano la
quota
associativa
annuale il
cui importo
è fissato
annualmente
dal
Consiglio
Direttivo
dell’Associazione.
L'adesione
all'Associazione
è a tempo
indeterminato,
con
esc1usione
di
partecipazioni
temporanee
alla vita
associativa;
resta salvo
in ogni caso
il diritto
di recesso
da parte del
socio. II
socio che
intende
dimettersi
dall'Associazione
dovrà darne
comunicazione
scritta al
Consiglio
Direttivo.
Le quote
versate
all'Associazione
non verranno
rimborsate
né al socio
dimissionario,
né al socio
radiato. II
numero dei
soci è
illimitato.
Art. 9 -
DOVERI DEI
SOCI
Tutti i soci
hanno il
dovere di:
partecipare
alle
attività
dell'associazione,
ad
osservare
lo
statuto
e le
deliberazioni
degli
organi
associativi
nonché a
mantenere
un
comportamento
corretto
nei
confronti
dell'associazione;
mantenere
specchiata
condotta
morale
nell'ambito
dell'Associazione
ed al di
fuori di
essa;
versare
puntualmente
le quote
sociali
stabilite;
astenersi
da
qualsiasi
atto che
possa
nuocere
all'Associazione.
Art. 10 -
DIRITTI DEI
SOCI
Tutti i soci
hanno eguali
diritti e
cioè di:
frequentare
i locali
sociali,
di
servirsi
degli
impianti
e dei
servizi
gestiti
dall'Associazione;
prendere
parte
alle
manifestazioni
promosse
dall'Associazione
e da
altri
Enti;
intervenire
e
discutere
alle
assemblee
generali;
presentare
proposte
e/o
reclami
per
scritto
al
Consiglio
Direttivo;
partecipare
con il
proprio
voto
alla
delibera
dell'Assemblea,
purché
in
regola
con la
qualifica
di
socio;
di
esercitare
il
diritto
di voto
per
l'elezione
del
Consiglio
Direttivo,
salvo
quanto
dispongono
gli
articoli
di
questo
Statuto;
essere
delegati
ad
assumere
incarichi
sociali
se è
rispettato
il
requisito
di
eleggibilità
di cui
all'art.
25 del
presente
Statuto;
esercitare
il
diritto
di voto
per le
modifiche
e
l'approvazione
dello
Statuto
Sociale
salvo
quanta
stabilito
dagli
artt. 7
e
seguenti
del
presente
Statuto.
Art. 11 –
RESPONSABILITA’
DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione
declina ogni
responsabilità
per
incidenti di
ogni specie
che possano
accadere ai
soci ed a
qualsiasi
altra
persona che
faccia uso
di
attrezzature
sociali.
Art. 12 -
QUOTE
SOCIALI
Tipi di
quote:
quota
associativa
annuale,
è
stabilita
annualmente
dal
Consiglio
Direttivo;
quota
aggiuntiva
per il
pagamento
di
corrispettivi
specifici.
Ogni socio
deve versare
la quota
associativa
stabilita
dal
Consiglio
Direttivo di
anno in anno
entro il
termine
fissato dal
Consiglio
stesso. La
quota
associativa
non è
rivalutabile,
ma variabile
e non è
trasmissibile
neanche in
caso di
morte.
Art. 13 -
DIMISSIONI
DEL SOCIO
Nel caso di
aumento
delle quote
sociali o di
contributi
straordinari
obbligatori
deliberati
dalle
Assemblee, i
Soci che non
intendono
aderirvi
hanno la
facoltà di
dimettersi
nei 30
giorni
successivi
dalla
relativa
comunicazione
dandone
comunicazione
scritta al
Consiglio
Direttivo;
oltre tale
termine
l'adesione
viene
tacitamente
prorogata.
Al
dimissionario
non verrà
rimborsata
la quota
associativa
versata
all’Associazione
a norma di
Statuto.
Art. 14 -
CESSAZIONE
DELLA
QUALIFICA DI
SOCIO
Il socio
cessa di far
parte
dell'Associazione:
per
dimissioni;
per
mancato
rinnovo
delle
quote
sociali
e di
iscrizione
nei
termini
stabiliti
dal
Consiglio
Direttivo;
per
inosservanza
del
presente
Statuto;
per
decisione
del
Consiglio
Direttivo
a causa
di gravi
inadempienze;
qualora
il socio
dimostri
di non
condividere
le
finalità
dell'Associazione
e
comunque
risulti
di
turbamento
nello
svolgimento
dell'attività
dell'Associazione
stessa;
per
radiazione;
per
decesso.
Art. 15 -
MORTE DEL
SOCIO
La quota
sociale non
è
trasmissibile
agli eredi
in caso di
morte del
socio;
l'erede non
subentrerà
nei diritti
connessi
alla quota
associativa.
Art. 16 -
ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
L'Assemblea
dei
Soci;
il
Presidente;
il
Consiglio
Direttivo.
Art. 17 -
ASSEMBLEA
DEI SOCI
L'Assemblea
dei soci è
l'organo
sovrano
dell’Associazione.
Essa è
composta da
tutti i soci
in regola
con il
pagamento
della quota
sociale e
regolarmente
iscritti nel
libro soci
almeno 20
giorni prima
della
convocazione.
La
partecipazione
del socio
all'Assemblea
è
strettamente
personale ed
ogni socio
ha diritto
ad un voto;
è ammessa la
possibilità
di delega
scritta di
un socio ad
un altro
socio, il
quale non
può
rappresentare
più di tre
soci
nell'ambito
della stessa
assemblea.
L'Assemblea
ha tutti i
poteri per
conseguire
gli scopi
sociali.
Essa è anche
organo
giudicante
dell'Associazione
e delibera,
in ultima
istanza,
sulle
controversie
di sua
competenza e
su qualunque
argomento
che
interessi la
vita sociale
che non sia
previsto dal
presente
Statuto. Le
decisioni
dell'Assemblea
possono
essere
modificate
solo da una
successiva
Assemblea.
L'Assemblea
ordinaria
dei soci è
convocata
almeno una
volta l'anno
dal
Presidente
entro i
primi
quattro mesi
dell'anno
sociale
successivo,
o sei mesi
qualora
particolari
esigenze lo
richiedano,
per:
discutere
ed
approvare
la
relazione
dell'anno
precedente;
per
discutere
ed
approvare
il
rendiconto
economico
e
finanziario
(consuntivo)
ed il
bilancio
preventivo;
per
l'elezione
del
Consiglio
Direttivo
dell’Associazione;
Essa inoltre
delibera su
tutti gli
argomenti
attinenti
alla vita ed
ai rapporti
della stessa
che non
rientrino
nella
competenza
dell'Assemblea
straordinaria
e che siano
legittimamente
sottoposti
al suo
esame,
nonché in
merito
all'approvazione
dei
regolamenti
sociali.
L'assemblea
straordinaria
delibera
sulle
seguenti
materie:
approvazione
e
modificazione
dello
statuto
sociale;
atti e
contratti
relativi
a
diritti
reali
immobiliari;
scioglimento
dell'associazione
e
modalità
di
liquidazione
L'Assemblea
dei soci,
sia
ordinaria
che
straordinaria,
viene
convocata, a
cura del
Consiglio
Direttivo,
mediante
affissione
di apposito
avviso
presso la
bacheca
situata
nella sede
sociale
almeno
quindici
giorni prima
della data
fissata; o
mediante
comunicazione
postale da
parte del
Presidente
almeno
quindici
giorni prima
del giorno
fissato per
la riunione
e nei casi
urgenti, con
raccomandata
a mano o
telegramma
da inviarsi
almeno due
giorni prima
dell'Assemblea.L'avviso
di
convocazione
deve
indicare gli
argomenti
posti
all'ordine
del giorno,
la data,
l'ora e il
luogo della
riunione. Le
Assemblee
saranno
valide:
in prima
convocazione,
con la
presenza
della
metà più
uno
degli
aventi
diritto
al voto;
in
seconda
convocazione,
qualunque
sia il
numero
dei
presenti
con gli
stessi
requisiti.
Le
deliberazioni
dell'Assemblea
vincolano
tutti i
soci,
esclusi i
soci che
intendano
dimettersi
dall’Associazione.
L'assemblea
ordinaria e
straordinaria
deliberano
validamente
con voto
favorevole
della
maggioranza
dei
presenti.
Art. 18 -
ELEZIONE
DELLE
CARICHE
SOCIALI
Le cariche
sociali
hanno la
durata di
due anni. Le
cariche
sociali sono
onorifiche e
sono a
titolo
gratuito. Le
cariche
sociali
s'intendono
definitivamente
attribuite
quando gli
eletti
abbiano
accettato la
designazione.
L'elezione
degli organi
dell'Associazione
è basata
sulla
massima
libertà di
partecipazione
all'elettorato
sia attivo
che passivo.
II
Consiglio
Direttivo
dell'Associazione
è eletto
con i
voti
espressi
dai soci
nel
corso
dell'Assemblea
sociale,
ogni
socio
potrà
esprimere
al
massimo
un
numero
di
quattro
preferenze,
saranno
designati,
i primi
undici
della
graduatoria
quali
componenti
il
Consiglio
Direttivo
per
biennio,
purché
in
possesso
dei
requisiti
di
eleggibilità.
II
Presidente
dell'Associazione
è eletto
dal
Consiglio
Direttivo
tra i
propri
membri e
la sua
votazione
sarà
valida
in prima
votazione
se il
candidato
avrà
ottenuto
la meta
più uno
dei voti
di cui
dispone
il
Consiglio;
in
seconda
votazione,
sarà
sufficiente
la
maggioranza
semplice
dei
partecipanti.
II Vice
Presidente
è eletto
dal
Consiglio
Direttivo
tra i
propri
membri
secondo
le
modalità
stabilite
per
l'elezione
del
Presidente.
Art. 19 - IL
PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE
Il
Presidente
eletto dal
Consiglio
Direttivo è
il legale
rappresentante
dell’Associazione
e risponde
del suo
funzionamento
nei
confronti
dell'Assemblea
Sociale. Il
Presidente
assolve i
seguenti
compiti:
provvede
al
disbrigo
degli
affari
correnti
e
all'ordinaria
amministrazione;
convoca
e
presiede
le
riunioni
dei
Consiglio
Direttivo
dando
forma
esecutiva
alle
deliberazioni
dello
stesso;
firma
gli atti
e ne
delega
la
firma;
convoca
l'Assemblea
Sociale.
In caso di
temporanea
assenza o
impedimento,
il
Presidente
delega in
tutto od in
parte le sue
funzioni o i
suoi poteri
al Vice
Presidente.
Art. 20 - IL
CONSIGLIO
DIRETTIVO
L'Associazione
è retta da
un Consiglio
Direttivo
composto da
un minimo di
cinque a un
massimo di
undici
membri
eletti
dall'Assemblea
ordinaria
dei soci. Il
primo
Consiglio
Direttivo
viene eletto
dai soci
effettivi.
Il Consiglio
Direttivo
elegge fra i
propri
componenti:
Il
Presidente
Il
Vicepresidente
Il
Segretario
Il
Tesoriere
Art. 21 -
COMPITI DEL
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio
Direttivo
dura in
carica due
anni e può
essere
rieletto.
Esso si
riunisce e
delibera per
le finalità
e per tutte
le questioni
attinenti la
gestione
dell'Associazione.
Oltre tutte
le
attribuzioni
conferitegli
dal presente
Statuto, il
Consiglio
Direttivo ha
i seguenti
obblighi:
curare
il
conseguimento
dei fini
statutari;
amministrare
i beni
sociali
e
curarne
l'incremento;
redigere
il
rendiconto
economico
e
finanziario
(consuntivo)
ed il
bilancio
preventivo
da
sottoporre
all'approvazione
annuale
dell'assemblea
ordinaria
dei soci
entro
quattro
mesi
dall'inizio
dell'anno
o sei
mesi
qualora
particolari
esigenze
lo
richiedano;
deliberare
sull'accettazione
dei soci
e sulla
eventuale
espulsione;
provvedere
alla
compilazione
dei
regolamenti
interni
per
l'uso
delle
attrezzature
ed
impianti
dell'associazione;
predisporre
la
relazione
morale
tecnica
della
gestione
sociale
da
presentare
all'assemblea
per
l'approvazione;
conferire
incarichi
specifici
di
controllo
e di
consulenza
tecnica;
nominare,
in caso
di
necessità,
commissioni
provvisorie
con
compiti
e poteri
particolari;
applicare
tutti i
regolamenti
del
presente
statuto;
impartire
tutte le
disposizioni
di
carattere
generale
atte ad
assicurare
il
miglior
andamento
dell'associazione
nei
limiti
dello
statuto,
dei
regolamenti
e delle
deliberazioni
dell’assemblea
sociale;
stabilire
la data,
l'ora,
la sede
e
l'ordine
del
giorno
dell'assemblea
sociale
ordinaria
ed
eventualmente
straordinaria;
deliberare
su ogni
altro
argomento
di
carattere
generale
previsto
dalle
vigenti
norme e
decidere,
salvo
successiva
ratifica
da parte
dell’assemblea
su
questioni
che non
fossero
contemplate
da
nessuna
norma
sociale;
eleggere
fra i
suoi
componenti
il
presidente,
il vice
presidente,
il
segretario
ed il
tesoriere;
curare
l'interesse
dei soci
e
dell'associazione
nei
confronti
di altre
Associazioni
e
pubblici
poteri
sia
direttamente
che
tramite
le varie
associazioni.
Il Consiglio
Direttivo
può affidare
determinati
incarichi ad
uno o più
soci
determinandone
i limiti. Il
Consiglio
Direttivo è
convocato
dal
Presidente
tutte le
volte che se
ne ravvisa
la
necessità.
Il Consiglio
Direttivo
potrà essere
convocato
dal
Presidente
dietro
semplice
richiesta
scritta o
verbale del
Vicepresidente,
di un
Consigliere
o del
Segretario o
del
Tesoriere,
senza
formalità.
Le riunioni
del
Consiglio
Direttivo
sono valide
quando vi
partecipa
almeno più
della metà
dei suoi
componenti e
le
deliberazioni
saranno
valide a
maggioranza
semplice. In
caso di
parità
prevale
sempre il
voto del
Presidente.
Qualora un
componente
del
Consiglio
Direttivo
per
dimissioni o
per altra
causa cessi
di far parte
del
Consiglio,
sarà
rimpiazzato
dal primo
nella
graduatoria
che segue
l'ultimo
eletto
dall'Assemblea
sociale, in
caso di
parità vale
il primo
sorteggiato.
Decade dal
Consiglio
Direttivo il
socio che,
dopo tre
assenze
consecutive
non
giustificate
dal
Presidente,
non
partecipa
alla
riunione
successiva.
II Consiglio
Direttivo
decade prima
della fine
del mandato:
quando
l'assemblea
sociale
non
approvi
il
rendiconto
economico
e
finanziario
(consuntivo)
ed il
bilancio
preventivo;
quando
il
totale
dei suoi
componenti
sia
ridotto
a meno
della
metà più
uno dei
Consiglieri
eletti
nell’ultima
Assemblea
Sociale.
In questi
casi
l'ordinaria
amministrazione
verrà
assunta dai
rimanenti
membri che
provvederanno
entro trenta
giorni dalla
data di
scioglimento
del
Consiglio
Direttivo,
ad indire
nuove
elezioni. E'
fatto
divieto ai
componenti
del
Consiglio
Direttivo
dell'associazione
di ricoprire
la medesima
carica in
altre
società o
associazioni
con le
medesime
finalità di
quelle
previste nel
presente
statuto.
Art. 22 -
NORME
SULL'ORDINAMENTO
INTERNO
L'associazione
è
caratterizzata
dalla
democraticità
della
struttura,
dall'elettività
e gratuità
delle
cariche
associative
e dalle
prestazioni
fornite
dagli
associati;
si deve
avvalere
prevalentemente
di
prestazioni
volontarie,
personali e
gratuite dei
propri soci
e non può
avvalersi,
fatti salvi
i casi di
particolare
necessità
previsti
dalla legge,
di
lavoratori
dipendenti o
avvalersi di
prestazioni
di lavoro
autonomo se
non per
assicurare
il regolare
funzionamento
dell'attività
sociale.
Art. 23 -
APPROVAZIONE
E
PUBBLICITA'
DEL
RENDICONTO
ECONOMICO E
FINANZIARIO
Entro
quattro
mesi, o sei
mesi qualora
particolari
esigenze lo
richiedano,
dalla
chiusura del
bilancio, il
Presidente
dell'Associazione
deve
sottoporre
all'approvazione
dell'Assemblea
il
rendiconto
economico e
finanziario
relativo
all'attività
complessivamente
svolta
nell'esercizio
stesso.
Tale,
rendiconto
deve restare
depositato
presso la
sede
dell'Associazione
a
disposizione
di chiunque
abbia motivo
d'interesse
alla
consultazione.
I rendiconti
regolarmente
approvati
devono
essere
conservati.
Art. 24 -IL
SEGRETARIO
DELL'ASSOCIAZIONE
Il Consiglio
Direttivo
nomina un
Segretario
dell'Associazione.
Egli
assicura la
funzionalità
e
l'efficienza
della
Segreteria
nel rispetto
delle
direttive
impartite
dal
Consiglio
Direttivo.
Il
Segretario:
provvede
all'esecuzione
delle
delibere
del
Consiglio
Direttivo
e
dell'Assemblea
sociale;
esercita
le
funzioni
che gli
sono
attribuite
dallo
statuto
sociale;
assiste
di
diritto
alle
riunioni
dell'Assemblea
Sociale,
del
Consiglio
Direttivo,
e ne
redige
verbale
che
verrà da
lui
firmato;
stabilisce
chi ha
diritto
di
partecipare
alle
Assemblee
ed alle
votazioni;
nelle
Assemblee
elettive
è
preposto
alla
verifica
dei
poteri.
Art. 25 –
ELEGGIBILITA’
ED
INCOMPATIBILITA’
Sono
eleggibili
alle cariche
sociali i
soci in
regola con
tutti gli
adempimenti
sociali e in
possesso dei
seguenti
requisiti:
hanno
compiuto
la
maggiore
età alla
data
della
loro
elezione;
assenza
di
provvedimenti
disciplinari
in
ambito
sociale
e civile
in
genere.
Art. 26 -
MODIFICHE
DELLO
STATUTO
SOCIALE
Il presente
Statuto può
essere
modificato
soltanto da
un'Assemblea
Straordinaria
con la
presenza di
almeno il
50% degli
aventi
diritto al
voto ed il
voto
favorevole
della
maggioranza
dei
presenti.
Art. 27 -
SCIOGLIMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE
Qualora si
verifichi un
evento
ritenuto
incompatibile
con
l'esistenza
dell’Associazione,
il Consiglio
Direttivo
convoca
l'assemblea
straordinaria
dei Soci. La
deliberazione
di
scioglimento
sarà valida
con almeno
la metà dei
voti
favorevoli
dei soci
aventi
diritto al
voto ai
sensi degli
articoli di
questo
Statuto.
Deliberato
lo
scioglimento
per
qualsiasi
causa,
l'Associazione
devolverà il
proprio
patrimonio
ad altra
associazione
con finalità
analoghe o
ai fini di
pubblica
utilità,
sentito
l'organismo
di controllo
proposto in
merito alla
destinazione
dell'eventuale
residuo
attivo del
patrimonio
dell'Associazione,
e salva
diversa
destinazione
imposta
dalla legge.
Art. 28 –
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
Per quanto
non
espressamente
riportato
nel presente
statuto si
fa
riferimento
alle Leggi
vigenti in
materia di
associazionismo
senza scopo
di lucro.